ECOBONUS 110%: Cos'è e quando richiederlo
L’Ecobonus 2020 nasce nell’ambito del Decreto Rilancio grazie all’articolo 119 secondo il quale è possibile ottenere una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per tutti i lavori di edilizia effettuati nel lasso di tempo che va dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, purché gli stessi siano fatti per la riqualificazione energetica dell’edificio o dell’appartamento e per migliorie strutturali dal punto di vista sismico. L’obiettivo dell’Ecobonus al 110% non è solo quello di restituire praticamente per intero l’importo dei lavori a chi ha provveduto ad effettuare le migliorie di cui si è già parlato ma anche di prevedere una piccola quota aggiuntiva, quel 10% in più, che viene considerata una percentuale di ritorno, ossia un incentivo che dovrebbe spingere gli aventi diritto a dare avvio ai lavori. Chi ha diritto all’Ecobonus, quindi, avrà davanti a sé due strade da percorrere: la prima è quella di anticipare le spese e poi successivamente cedere il credito di imposta alla propria banca, ad un qualsiasi istituto di credito oppure ad un altro ente finanziario che si occuperà di restituire il corrispettivo della spesa sostenuta (e in questo caso il 10% equivarrebbe alla fee dell’intermediario); oppure cedere il credito immediatamente alla società che si occupa dei lavori per avere un consistente sconto in fattura e in questo caso l’impresa edile potrà utilizzare il credito di imposta ottenuto per compensare il pagamento delle proprie tasse oppure di altre imposte. L’Ecobonus 2020, quindi, è quella nuova detrazione fiscale che consente agli aventi diritto di ottenere la restituzione delle spese sostenute per i lavori edili di efficientamento energetico e per quelli di migliorie sismiche. I lavori che sono compresi dall’Ecobonus sono sostanzialmente quelli che puntano a migliorare le parti comuni degli edifici e dei condomini ma non mancano alcune eccezioni come ad esempio i lavori alle singole unità immobiliari che appartengano a persone fisiche e che abbiano una destinazione abitativa, villette unifamiliari oppure abitazioni che, pur trovandosi in abitazioni plurifamiliari, hanno comunque un ingresso autonomo. Un’importante novità riguarda il fatto che le agevolazioni possono essere richieste anche per le seconde case, un esempio classico può essere la villetta familiare sfruttata per le vacanze, ma esiste il limite massimo di due abitazioni per persona fisica per le quali poter richiedere le agevolazioni previste dall’Ecobonus 2020. Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali in oggetto per tutti quegli immobili che sono classificati con le diciture A/1, A/8 e A/9 che sono categorie catastali non interessate dal provvedimento. Esistono, poi, anche dei tetti di spesa massima entro i quali le spese devono essere comprese. Per l’isolamento termico queste sono le cifre: 50mila euro per le unità immobiliari unifamiliari; 40mila per ogni unità immobiliare nei condomini che comprendono da 2 a 8 unità; infine 30mila per ogni condominio che supera le 8 unità immobiliari. Se si parla, invece, di impianti di climatizzazione, le cifre cambiano: 20mila euro per ogni condominio che comprende fino ad 8 unità immobiliari; 15mila per tutti gli altri condomini superiori a 8 unità abitative. Non tutti i casi rientrano nell’ambito delle agevolazioni previste dall’Ecobonus 2020 ma per tutti gli altri casi ci sono comunque delle soluzioni possibili per rendere i lavori edilizi più convenienti e meno onerosi dal punto di vista economico.